LE UNIVERSITÀ IN ITALIA

Le Università in Italia, private e/o pubbliche devono essere espressamente riconosciute dal Ministero dell’Università al fine di conferire titoli di studio universitari aventi valore legale.

Nessun istituto può peraltro definirsi “università, istituto universitario e simili” se non ha ottenuto il riconoscimento ministeriale, né conferire titoli universitari protetti, (dottore ecc.) neanche indicando che non hanno valore legale. Il decreto legge n° 580, del 1° ottobre 1973, convertito nella legge n° 766 nel 30 novembre 1973, nel suo articolo 10, fa chiaramente divieto dell’utilizzazione della denominazione “Università”, riservando allo Stato, soltanto, il conferimento di tale qualifica. Da quanto sopra esposto deriva la patente illegalità di quegli enti oppure associazioni che, avendo sede legale e operando in Italia, inseriscano nella propria denominazione il vocabolo “Università”.

Il riconoscimento, quindi, è condizione necessaria ed indispensabile per operare legalmente come università. Chi opera senza tale riconoscimento lo fa illegalmente e i titoli rilasciati sono privi di valore legale.

 

LE UNIVERSITÀ ESTERE IN ITALIA

È necessaria una autorizzazione del Ministero dell’Università per l’apertura in Italia di una succursale di un istituto universitario straniero. Nessuna istituzione può rilasciare in Italia titoli universitari con valore legale, senza una autorizzazione del Ministero dell’Università. I titoli universitari stranieri, legalmente conferiti da un Istituto universitario autorizzato nel paese estero, sono soggetti al riconoscimento in Italia, solo a determinate condizioni fissate dalla legge.